È inserita nel codice dell’Ambiente la misura che fissa a 4mila mc, di cui al massimo 800 di rifiuti pericolosi, i limiti quantitativi ammessi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo. Confermata anche la possibilità, per i «cantieri puntuali», di riutilizzare le terre e rocce da scavo (fino a 20 metri cubi) direttamente in situ, anche senza procedere alla preventiva caratterizzazione ambientale. Le Dl Ambiente (decreto 177del...
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