È illegittima la variante al piano regolatore che introduce limitazioni alle attività economiche e industriali «con la generica prescrizione che è vietata ogni attività diversa dall’esistente». Una soluzione alternativa violerebbe i principi di ragionevolezza e di proporzionalità perché impedirebbe alle imprese ogni intervento di modifica della propria operatività aziendale e di riorganizzazione della produzione. Lo ha stabilito il Tar Lombardia con la sentenza n.4188 del 2026.
L’antefatto
Una società...

