L’equivalenza fra quanto richiesto dall’amministrazione e quanto offerto dal concorrente deve essere valutata avendo riguardo allo scopo del singolo requisito tecnico, e non alle finalità dell’appalto. Una diversa soluzione sovvertirebbe la legge di gara. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 3853 del 2026) in riforma della sentenza del Tar Campania n. 116 del 2026.
L’antefatto
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui la Società regionale per la sanità (Soresa) aveva aggiudicato...

