Nel giudizio economico sulla tutela delle equivalenze non può essere considerato l’istituto del superminimo perchè è un trattamento ad personam, che varia da impresa a impresa e non è oggetto di contrattazione collettiva. Il raffronto economico deve avvenire “in astratto”, con riferimento alle componenti fisse della retribuzione tabellare prevista dai Ccnl di riferimento, e sterilizzando le forme di renumerazione ad personam (o trattamenti economici “fattuali”), basandosi, a tal uopo, su previsioni...

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