Un affidamento in house non può essere giustificato soltanto dalla necessità di assicurare temporaneamente la continuità del servizio in attesa della gara. La durata limitata non attenua i presupposti richiesti per sottrarre il servizio al mercato: anche una soluzione transitoria deve essere preceduta dalla verifica della convenienza dell’autoproduzione e dei benefici che essa offre alla collettività rispetto al confronto concorrenziale.

È questa la conclusione della sentenza 6562/2026 con cui il ...

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