Il Comune non può utilizzare il proprio piano urbanistico per disciplinare le aree portuali e retro-portuali, neppure quando l’intervento sia diretto a recepire un vincolo paesaggistico. Dopo la riforma della legge n. 84/1994 quelle aree appartengono alla competenza pianificatoria esclusiva dell’Autorità di sistema portuale e il Piano regolatore portuale è l’unico strumento di governo del territorio nel relativo perimetro.

Per questo il Tar Toscana, con la sentenza 1740/2026, ha dichiarato nullo, ...

Riproduzione riservata Ⓒ