In caso di malfunzionamento della piattaforma e-procurement la natura “meramente strumentale” del mezzo informatico fa sì che le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a detrimento dei partecipanti. Spetta pertanto alla stazione appaltante, in casi di incertezza sulla colpa (operatore economico o piattaforma), a sopportare il rischio di malfunzionamenti. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar Calabria, n. 677/2026.
Il fatto
In una procedura aperta per l’affidamento ...

