È legittima l’esclusione di un operatore economico da una gara d’appalto se questi allega un documento errato anziché l’elemento «essenziale» richiesto dal disciplinare a pena di inammissibilità. Una diversa soluzione contrasterebbe con i princìpi generali di par condicio, massima partecipazione, correttezza, trasparenza, buona fede e affidamento oltre che con:
- il principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’ amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura di gara;
- il principio di autoresponsabilità del concorrente secondo cui quest’ultimo è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica.
Lo ha stabilito il Tar Napoli con la sentenza 13 agosto 2026, n. 4976.
La decisione del Tar
Una società partecipante a una procedura aperta ...

