L’appartenenza a un gruppo non è idonea a superare la soggettività giuridica della singola società che ne fa parte. L’esclusione sistematica delle imprese, tra loro collegate, dal diritto di partecipare ad una medesima procedura di gara ridurrebbe, pertanto, notevolmente la concorrenza, in quanto sia il legislatore europeo che italiano definiscono il partecipante alla gara secondo la nozione di singola soggettività imprenditoriale e non quella secondo quella del gruppo. Così pure, in una gara suddivisa...

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