È legittima l’esclusione del concorrente con una attestazione Soa che non copre l’importo dell’appalto aumentato del quinto. Milita in tal senso:
- l’articolo 120, comma 9, del codice appalti secondo cui i documenti di gara possono prevedere che, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- l’articolo 14, comma, 4, del Dlgs 36/2023 secondo cui «il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture [tiene] conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara».
Lo ha stabilito il Tar Puglia con la sentenza n.325 del 2026.
L’antefatto
La vicenda trae origine da una gara d’appalto di lavori di manutenzione stradale con la formula dell’accordo quadro ex articolo 59, comma 3, del Dlgs n. 36/2023 per un importo...

