La clausola sociale che impone all’aggiudicatario di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente «non è violata nel caso in cui il personale non riassorbito riguardi un’attività affidata in subappalto». Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n.6642 del 2026) che ha confermato la sentenza del Tar Lazio 21 novembre 2025 n. 20807.
L’antefatto
Un’impresa partecipante alla gara per l’affidamento dei servizi di lavaggio/noleggio...

