L’art. 108, comma 12 del codice dei contratti pubblici dispone che ogni variazione intervenuta, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenuto conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara. Ma cosa accade alla graduatoria...

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