Il ribasso ammesso sulla quota del 35% del corrispettivo relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria – secondo la norma introdotta dal Dlgs 209/24 che ha sancito la non ribassabilità del restante 65% - può anche essere pari al 100%, nei fatti azzerando questa parte del corrispettivo stesso. Un ribasso in misura totalitaria non può infatti ritenersi in contrasto con la previsione normativa né più in generale con divieto di gratuità delle prestazioni di natura intellettuale, posto che all’affidatario...

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