Con l’ordinanza n. 25567/2026, la Corte di Cassazione civile si sofferma sull’art. 9 del decreto legislativo 267/2000 sull’azione popolare con cui – primo comma - «ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia». Nel caso di specie, secondo le censure (già respinte in prime cure e dalla Corte di appello di Campobasso n. 55/2021) la stazione appaltante sarebbe rimasta inerte in relazione a richieste di risarcimento danni e, soprattutto, non...

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