La verifica di equivalenza tra Ccnl prevista dall’articolo 11 del codice dei contatti pubblici non può essere condotta nell’ambito della valutazione complessiva dell’offerta economica, ma deve essere effettuata comparando le garanzie economiche e normative contemplate dal contratto collettivo indicato dall’operatore economico con quelle previste dal contratto indicato nel bando di gara. Una diversa soluzione contrasterebbe con:

  • l’articolo 11, comma 4, del codice dei contratti pubblici che impone alla stazione appaltante di “verificare” l’equivalenza dei Ccnl con le modalità previste dall’articolo 110 (Offerte anomale) del codice;
  • l’articolo 4 dell’Allegato I.01 del Codice che individua i parametri economici (retribuzione tabellare annuale, eventuali mensilità aggiuntive, indennità di contingenza…) e normativi (previdenza integrativa, limiti massimi di lavoro straordinario, monte ore di permessi retribuiti…) da considerare ai fini della valutazione dell’equipollenza dei Ccnl;
  • la comunicazione della Commissione europea C(2021)3573 secondo cui «[G]li acquirenti pubblici non sono soltanto interessati all’acquisto al prezzo più basso o al miglior rapporto qualità/prezzo, ma anche a garantire che tramite gli appalti si conseguano vantaggi sociali e si evitino o si attenuino impatti sociali avversi durante l’esecuzione del contratto di appalto»;

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 6838 del 2026) in riforma...

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